Con sentenza del 20 gennaio 2026 nelle cause RR.2023.127-133, riguardanti l’assistenza internazionale alla Russia, la Corte dei reclami penali ha constatato che sulla base della vincolante giurisprudenza del Tribunale federale, dato che le società toccate dalla confisca non risiedono nello Stato richiedente, anche in casi come quello in esame in cui le ricorrenti hanno reso plausibili gravi violazioni della procedura all’estero non è possibile entrare nel merito delle loro censure. Eccezionalmente ha tuttavia deciso di rinunciare all’accollamento delle spese e nel contempo ha trasmesso la causa al Dipartimento federale di giustizia e polizia perché possa valutare se vi sia un eventuale motivo per limitare d’ufficio la cooperazione internazionale in applicazione dell’art. 1a della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
La Corte dei reclami penali ha complessivamente giudicato plausibili le numerose censure delle ricorrenti, ma nel contempo non ha potuto fare altro che constatare che la restrittiva giurisprudenza del Tribunale federale, sulla facoltà di appellarsi all’art. 2 AIMP, impedisce un loro esame nel merito. In ossequio a questa giurisprudenza, ancora recentemente confermata dal Tribunale federale proprio in relazione all’assistenza internazionale alla Russia, il ricorso delle società estere toccate dalla confisca è stato quindi respinto nella misura della sua ammissibilità. Tuttavia, per ragioni di equità, la Corte ha deciso che vi è motivo per rinunciare all’accollamento delle spese e ha nel contempo trasmesso la causa al Dipartimento federale di giustizia e polizia perché possa valutare se nel caso concreto vi sia un eventuale motivo per limitare d’ufficio la cooperazione internazionale in applicazione dell’art. 1a AIMP, norma che impone di tenere conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell’ordine pubblico e d’altri interessi essenziali della Svizzera. Si tratta del resto di una soluzione ventilata dallo stesso Ministero pubblico della Confederazione nello scambio degli scritti.
Allegati: Dispositivo RR.2023.127-133 del 20.01.2026
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