27.07.2026
La Corte penale del Tribunale penale federale ha pronunciato abbandoni, condanne e confische nell’ambito del procedimento contro Gulnara Karimova e la banca Lombard Odier (SK.2023.42)



La Corte penale del Tribunale penale federale ha pronunciato l’abbandono del procedimento contro Gulnara Karimova e un altro imputato, B., a causa di un impedimento duraturo a procedere. L’ex gestore della banca Lombard Odier, C., è stato condannato a una pena detentiva di 24 mesi sospesa con la condizionale per riciclaggio di denaro aggravato. Per non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili, atte a impedire la commissione di tale reato, la banca Lombard Odier è stata condannata al pagamento di una multa di CHF 3 milioni. La Corte ha inoltre disposto la confisca di valori patrimoniali per oltre CHF 400 milioni.

La Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: la Corte) ha emesso la sua sentenza nella causa che vede coinvolti Gulnara Karimova e B., accusati, segnatamente, di partecipazione e sostegno a un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri, nonché C., ex dipendente della banca Lombard Odier, rinviato a giudizio per riciclaggio di denaro, e la banca stessa, cui era addebitata una carente organizzazione.

Tenuto conto della detenzione di Gulnara Karimova in Uzbekistan, la Corte ha ritenuto che la sua assenza al dibattimento in Svizzera non fosse a lei imputabile. In assenza di qualsiasi prospettiva di scarcerazione o di estradizione verso la Svizzera prima della prescrizione dell’azione penale, la Corte ha ritenuto che non fosse possibile emettere una sentenza nei suoi confronti. La Corte ha inoltre considerato che la presenza al dibattimento dell’imputato B., residente in Russia, non poteva essere pretesa in ragione di un impedimento duraturo e non imputabile all’interessato a recarsi in Svizzera. Il procedimento a carico di questi due imputati è quindi stato abbandonato.

Nel corso dell’esame dei crimini a monte del riciclaggio di denaro rimproverato a C., la Corte ha constatato l’esistenza di un’organizzazione criminale denominata «l’Office», che percepiva somme provenienti da atti di corruzione da parte di società di telecomunicazioni estere attive sul mercato uzbeko. Lo scopo di questi pagamenti era quello di ottenere l’influenza di Gulnara Karimova, figlia del presidente dell’Uzbekistan all’epoca dei fatti incriminati. Tali fondi sono stati oggetto di operazioni finanziarie opache prima di essere trasferiti su conti aperti a nome di società de «l’Office» presso diversi istituti bancari in vari paesi, tra cui la banca Lombard Odier a Ginevra.

Nella sua veste di gestore dei suddetti conti presso la banca Lombard Odier, l’imputato C. è stato riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato e condannato a una pena detentiva di 24 mesi sospesi con la condizionale. Sebbene fosse a conoscenza di indizi che lasciavano supporre che una parte degli averi depositati sui conti di cui era responsabile provenisse da atti di corruzione nel mercato delle telecomunicazioni uzbeko, egli si è limitato a verifiche superficiali e si è astenuto dal chiarire l’origine e la finalità economica di tali fondi. Gli atti di riciclaggio concernenti valori patrimoniali di provenienza illecita, ritenuti a carico dell’imputato e non estinti per prescrizione dell’azione penale, ammontano a oltre USD 120 milioni sotto forma di accrediti e a oltre USD 20 milioni sottoforma di addebiti. 

Per quanto riguarda la banca Lombard Odier, la Corte ha ritenuto che la banca non avesse adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie ai sensi dell’art. 102 CP per impedire il riciclaggio di denaro commesso dal proprio ex gestore. Sebbene la banca disponesse di indizi che lasciavano supporre che una parte dei fondi depositati sui conti gestiti da C. provenisse da atti di corruzione sul mercato delle telecomunicazioni uzbeko, i suoi organi competenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro non hanno sufficientemente vigilato affinché venissero effettuati e debitamente documentati ulteriori accertamenti sull’origine e sulla finalità economica di tali fondi. Per queste lacune organizzative, la Corte ha condannato la banca Lombard Odier al pagamento di una multa di CHF 3 milioni.

Le pene pronunciate nei confronti dell’imputato C. e della banca Lombard Odier sono state attenuate in ragione del lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati nel 2011 e 2012. Per il resto, i fatti antecedenti al 27 luglio 2011 che erano loro contestati sono stati abbandonati per intervenuta prescrizione dell’azione penale. 

Infine, la Corte ha disposto la confisca in Svizzera di valori patrimoniali derivanti dal reato di riciclaggio di denaro, rispettivamente sottoposti al potere di disposizione de «l’Office», per un importo superiore a CHF 400 milioni.

La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato. Gli imputati continuano a beneficiare della presunzione di innocenza.

Allegati:
Dispositivo SK.2023.42 del 27 luglio 2026
Comunicato stampa in inglese
Dispositivo SK.2023.42 del 27 luglio 2026 in inglese

Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tél.: 058 480 68 68





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