16.10.2026
La Corte penale del Tribunale penale federale assolve l’imputato dall’accusa di spionaggio politico aggravato; in via accessoria, lo condanna per violazione della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (SK.2026.34)



L’imputato di origine curda era accusato di aver raccolto informazioni politiche a favore della Turchia e di aver così svolto attività di spionaggio politico a danno della Svizzera. Secondo l’accusa, tra luglio 2018 e maggio 2019, egli avrebbe inviato dalla Svizzera diversi messaggi e-mail e un totale di 53 SMS dal contenuto politico, riguardanti il PKK, ai servizi segreti turchi e ad altre autorità di sicurezza statali. Inoltre, tra la fine di marzo e la metà di aprile 2019, egli avrebbe effettuato diverse telefonate con un dipartimento di polizia turco, trasmettendogli le informazioni in questione.

Determinante per l’assoluzione dallo spionaggio politico è stata la questione dell’utilizzabilità di mezzi di prova indispensabili nel procedimento penale. La Corte penale del penale federale (di seguito: la Corte penale) è giunta alla conclusione che tali mezzi di prova, in particolare il cellulare dell’imputato, fossero stati ottenuti in modo penalmente illecito, rispettivamente illegittimo, nell’ambito, tra l’altro, di un sequestro di persona da parte di privati. La Corte penale ha considerato che, nel complesso, gli elementi di prova non fossero sufficienti per ritenere un caso presumibilmente grave di spionaggio politico e, di conseguenza, un reato grave che avrebbe potuto giustificare l’utilizzo dei mezzi di prova ottenuti in modo illecito. I mezzi di prova in questione sono stati pertanto qualificati come inutilizzabili.

I restanti mezzi di prova utilizzabili non sono stati sufficienti a dimostrare la commissione del reato di spionaggio politico (aggravato) contestato all’imputato.

La Corte penale ha pertanto assolto l’imputato dall’accusa di spionaggio politico per mancanza di prove (utilizzabili). È stato invece emesso un verdetto di colpevolezza (con l’inflizione di una pena pecuniaria sospesa) in relazione al capo d’accusa secondario, formulato dal Ministero pubblico della Confederazione, di violazione dell’art. 115 cpv. 1 lett. c della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, per aver esercitato intenzionalmente un’attività lucrativa senza autorizzazione.

La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato.


Allegato: Dispositivo SK.2026.34 dell'8 ottobre 2026

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